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6 giugno 2012 3 06 /06 /giugno /2012 17:35

Dlgs 28/2011 Obbligo integrazione delle fonti rinnovabili.

 

Dal 31 Maggio 2012 è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011.

 

In base al Dlgs 28/2011 per i consumi “riscaldamento e raffreddamento” i consumi di energia termica devono provenire da fonti rinnovabili che siano in grado di soddisfare almeno il 20% del fabbisogno. Questo valore sarà innalzato al 35% dall’inizio del 2014 per arrivare al 50% nel 2017.

 

E’ importante precisare che un impianto fotovoltaico non è considerato come fonte rinnovabile atta a coprire il fabbisogno energetico per “riscaldamento e raffreddamento” neppure se l’impianto di riscaldamento e raffreddamento funziona ad elettricità elettrica.

Per quel che riguarda l'elettricità invece è obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie:

 

1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013,

1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016,

1 kW ogni 50 mq dal 2017.

 

Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all’obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale (nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione). L’obbligo vale anche per gli edifici pubblici e i valori da rispettare in questo caso vengono incrementati del 10%.

 

La legge è Nazionale ed impone i valori minimi che le Regioni possono eventualmente ampliare, in caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla norma nazionale. In ogni caso, il rispetto degli obblighi è vincolante per il rilascio del titolo edilizio.

 

Gli impianti a fonti rinnovabili, installati per assolvere gli obblighi di integrazione, potranno accedere agli incentivi statali (agevolazioni fiscali, conto energia, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. L’unica eccezione è costituita da eventuali fondi rotativi (ad esempio Fondo Kyoto) e di garanzia.

 

By Luca Angioi  NEW SYSTEM srl  Bibione  VE   www.newsystem-online.it

 

 

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  • Nato nel 1974, ho sempre vissuto a Bibione. Da oltre 20 anni lavoro nell'azienda di famiglia che si è evoluta nel tempo diventando un punto di riferimento per chi vuole impianti di qualità e soluzioni tecnologiche di alto livello. Hobby? Sci, Foto, Running, Camper. Sono presidente di una nuova rete di imprese: Rete PREGI, le migliori aziende termo idrauliche in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ho scritto un articolo per ProntoPro su come negli ultimi anni l'efficienza energetica sia nettamente migliorata grazie alla nuova tecnologia:  https://www.prontopro.it/blog/come-la-tecnologia-ha-migliorato-il-risparmio-energetico/
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