L’ Idea di creare una regolamentazione che qualifichi gli Installatori che lavorano nel mondo delle energie rinnovabili è buona cosa, peccato che siamo in Italia e come è successo fino ad ora lo stato ci ha sempre riempito di carte e titoli spesso inutili o senza alcun valore. Mancano i controlli sul campo, gli enti preposti escono dall'ufficio solo a controllare i cantieri che denunciano l'inizio attività, per ditte piccole di 1 o 2 persone è più vantaggioso lavorare in nero piuttosto che formarsi e diventare qualificati, e figurarsi se questi denunciano l'apertura di un cantiere rischiando i controlli. In Italia ci sono migliaia di micro ditte che non fatturano il 90% o più dei lavori che eseguono, e i primi a chiedere di non fare fattura sono finanzieri, commercialisti, avvocati, ecc. . Insomma, chi conosce la legge è il primo a saperla raggirare ( ogni riferimento è puramente casuale ).
Comunque speriamo che questo nuovo Decreto sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili non serva solo ad aumentare le scartoffie che riempiono gli archivi degli uffici ma dia finalmente il giusto riconoscimento a chi lavora con onestà e competenza tecnica.
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 . Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 - Suppl. Ordinario n.81.
Art. 15
Sistemi di qualificazione degli installatori
1- La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2- A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale e' rilasciato nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione e' effettuato secondo le modalita' individuate nell'allegato 4.
3- Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione …
4-...
5-...Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.
6- Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7- I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.
By Luca Angioi
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