Stop impianti FV su terreni agricoli, ma evitata corsa a installazioni
Il presidente della Repubblica ha firmato il 24 gennaio il decreto del Governo sulle liberalizzazioni (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1). Il provvedimento, varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, con la firma di Napolitano entra in vigore con data 24 gennaio 2012.
In merito all’articolo 65 relativo agli impianti fotovoltaici in ambito agricolo la versione finale apporta alcune significative modifiche: stop dal 24 gennaio 2012 per tutti gli impianti su terreni agricoli; mentre quelli che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data del 24/1/2012 dovranno rispettare le condizioni previsti dal Dlgs 28/2011 (cioè il limite del MW, occupazione del 10% della superficie, ecc.). Confermata l’equiparazione dell’incentivazione per impianti FV su serre a quella su edifici.
Io personalmente sono favorevole a questo decreto perché salvaguarda il territorio e l’agricoltura, purtroppo però in Italia si continuano a fare leggi che uccidono di colpo quanto deciso poco prima senza il dovuto preavviso, per gli operatori del settore è come lavorare con il coltello alla gola e certo non aiuta il cittadino ad avere fiducia su un governo che arranca a fatica.
Ecco il testo finale dell’articolo 65:
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.
by Luca Angioi, NEW SYSTEM srl Bibione VE