Come cambiano nel 2025
LE DETRAZIONI FISCALI IN AMBITO DI BONUS EDILIZI
(Ecobonus, Bonus Casa, Superbonus, Bonus mobili)
Le novità in materia di detrazioni fiscali dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2025.
INTRODUZIONE
Nell’ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di importanti modifiche riguardanti sia le DETRAZIONI ORDINARIE (Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Mobili) che il SUPERBONUS. In questo articolo prenderemo in esame le detrazioni che direttamente o indirettamente riguardano il settore impiantistico. Vi forniremo le informazioni più importanti per avere una panoramica chiara sulle attuali agevolazioni fiscali in modo che possiate, con consapevolezza, optare per quella a voi più adatta.
Si evidenzia che, dal 31/12/2024 la sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (es. caldaie a gas e gasolio), non rientra più tra le spese agevolabili (ne’ con il c.d. ecobonus, ne’ con il c.d. bonus casa) quelle relative
ECOBONUS (o Bonus Efficientamento Energetico) 50% o 36%
RISPARMIO/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Art. 1, commi 54 e 55
- ecobonus (art. 14 DL 63/2013) o bonus efficientamento energetico e sisma bonus
- La detrazione «ordinaria» IRPEF e IRES, spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica (ecobonus art. 14 DL 63/2013) / riduzione del rischio sismico è stata ridotta dal precedente 65% all’attuale 50% se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento.
Negli altri casi, invece, la detrazione fiscale è ridotta ulteriormente scendendo al 36%.
Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni fiscali c.d. «ordinarie» e, pertanto, diverse dal Superbonus, va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche ed integrazioni. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Dal 1° gennaio 2025 gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel Ecobonus e riguardano la sostituzione del vecchio generatore sono i seguenti:
- POMPA DI CALORE, verificando i rendimenti minimi richiesti.
- SISTEMA IBRIDO (caldaia + pompa di calore oppure caldaia + solare termico), allegando il certificato dal costruttore.
- CALDAIA A BIOMASSA (pellet, legna) , purchè rispetti l’etichettatura energetica e i limiti sulle emissioni inquinanti.
Ora, con l’art. 1, commi 54 e 55 è confermato che per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame, dal 2025 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull’abitazione principale
- 36% in tutti gli altri casi (es. non abitazioni principali, familiari conviventi etc.)
Nel 2026 E 2027 la percentuale massima detraibile subirà una ulteriore decurtazione scendendo al 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull’abitazione principale e al 30% in tutti gli altri casi (es. non abitazioni principali, familiari conviventi etc.)
Si evidenzia che, dal 31/12/2024 la sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (es. caldaie a gas e gasolio), non rientra più tra le spese agevolabili (ne’ con il c.d. ecobonus, ne’ con il c.d. bonus casa) quelle relative
La detrazione è ripartita in quote costanti, in 10 anni, previa verifica della capienza IRPEF o IRES per ciascun anno, del contribuente avente diritto all’agevolazione.
BONUS CASA (o Bonus Ristrutturazione) 50% o 36%
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – Art. 1, commi 54 e 55
La detrazione «ordinaria» IRPEF, spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermata al 50% solo nel caso di lavori eseguiti sull’abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento.
Negli altri casi, invece, la detrazione fiscale è ridotta al 36%.
L’art.16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), prevede una detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute su immobili abitativi, per interventi di :
- Manutenzione ordinaria (solo per parti comuni di edifici condominiali, non singole unità)
- Manutenzione straordinaria
- Ristrutturazione edilizia
- Restauro e risanamento conservativo
Ora, con l’art. 1, commi 54 e 55 è confermato che, la detrazione, determinata considerando il massimo di spesa agevolabile di Euro 96.000,00 che può essere ulteriormente ridotto in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico. Anche per il Bonus casa, rispetto agli anni passati, vengono applicate le seguenti limitazioni:
- 50% per le spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
- 36% in tutti gli altri casi (es. non abitazioni principali, familiari conviventi etc.)
Nel 2026 E 2027 la percentuale massima detraibile subirà una ulteriore decurtazione scendendo al 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull’abitazione principale e al 30% in tutti gli altri casi (es. non abitazioni principali, familiari conviventi etc.)
Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possano fruire della maggior percentuale di detrazione (50%) prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che, pertanto, rientreranno negli «altri casi» con l’aliquota al 36% per l’anno 2025 e al 30% per gli anni 2026 e 2027.
La detrazione è ripartita in quote costanti, in 10 anni, previa verifica della capienza IRPEF per ciascun anno, del contribuente avente diritto all’agevolazione.
LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI DAL 2025 – Art. 1 comma 1
E’ confermata l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, introdotto ad opera dell’art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) con il quale sono apportate modifiche al tetto massimo detraibile in presenza di redditi superiori ad Euro 75.000.
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, a decorrere dalle spese sostenute nell’anno 2025, i contribuenti con reddito complessivo superiore ad Euro 75.000 possono detrarre dall’ IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito. Il calcolo viene fatto moltiplicando: IMPORTO BASE x COEFFICIENTE come da tabella seguente.
L’importo base è definito da due fasce di reddito, oltre € 75.000,00 l'importo base sarà di € 14.000,00 ; oltre € 100.000,00 di reddito l'importo base sarà di € 8.000,00. Individuato l'importo base dovremo moltiplicarlo per il coefficiente che varia in base alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico:
Il predetto limite sarà quindi così determinato:
BONUS MOBILI 50%
BONUS ARREDO– Art. 1, comma 55
Con riferimento al c.d. «Bonus Mobili» o «Bonus Arredo» di cui all’art. 16, DL n. 63/2013. spettante per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:
➢ NELLA MISURA DEL 50%
➢ NEL LIMITE MASSIMO DI SPESA DI EURO 5.000
Il massimale di detrazione spettante per il 2025, pertanto, resta invariato a quello vigente nel 2024, pari ad Euro 2.500, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art.16-bis del D.P.R. 917/86), per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’01/01/2024
Il bonus mobili è stato prorogato solo di 1 anno, la scadenza è al 31/12/2025.
SUPERBONUS 65%
Art. 1, comma 56
- Il «Superbonus» (art. 119 DL 34/2020) al 65% (solo per condomini ed edifici con più unità immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15,10,2024, risulti presentata la CILA / richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione.
Per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus (sia di riqualificazione energetica che di miglioramento del rischio sismico) di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori/presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali/etc., la percentuale di detrazione spettante per le spese 2025 può essere così schematizzata:
➢ Gli interventi trainanti di efficientamento energetico (comma 1 dell’art. 119) possono trainare: interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013; Installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013; Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati; Eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR.
➢ Gli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico (comma 4 dell’art. 119) possono trainare: installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati; Eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR; Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Per quanto riguarda l’utilizzo della detrazione spettante, si rammenta che l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. «Decreto Salva Conti», dispone che per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020:
❖ La detrazione (utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi) va ripartita in 10 quote annuali (e non più in 4 anni)
❖ In caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), il credito derivante dall’opzione va utilizzato in 4 quote annuali.
L’art. 1, comma 56 in esame, confermando le modifiche previste nel disegno di legge, dispone ora che la detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15/10/2024 risulta:
➢ presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
➢ Adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
➢ Presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Oltre i bonus con detrazioni applicabili ai soggetti IRPEF e/o IRES, in diversi casi può essere conveniente utilizzare il CONTO TERMICO, non ne scrivo in questo articolo perché proprio durante questi primi mesi del 2025 si passerà dal CONTO TERMICO 2.0 alla versione 3.0 che però deve ancora essere definita e approvata. Informazioni aggiornate sugli incentivi le potete trovare al sito www.retepregi.it
NOTA IMPORTANTE: questo documento è da ritenersi una guida sintetica, indicativa e non esaustiva alle nuove detrazioni fiscali per il triennio 2025-2026-2027. Viste le continue variazioni ed evoluzioni legali e normative, oltre che la complessità della materia, questo testo non può considerarsi esaustivo e non è utilizzabile per rivalersi in caso di contenziosi o per il mancato riconoscimento della detrazione eventualmente richiesta. Ogni singola situazione va attentamente valutata e verificata preventivamente da un professionista.